Arezzo: coltivare per curarsi non è un reato
D.S è un paziente aretino con una forte invalidità a seguito d'un grave incidente stradale. Questo paziente soffre di dolore cronico per il quale assume cannabis, come terapia del dolore, con una prescrizione di 60 grammi al mese. Nel 2020 le forze dell'ordine gli hanno sequestrato 13 piantine di marijuana. Nel 2025 è stato arrestato perché trovato in possesso, in due differenti occasioni, d'un totale di 161 piante. Oggi ascoltiamo il suo avvocato Lorenzo Simonetti che è riuscito a farlo scarcerare in seguito al suo ultimo arresto avvenuto lo scorso giugno.
SS: Ci presenta a grandi linee questo caso?
A seguito di segnalazione D.S. è stato trovato con 43 piante e 2,9 chili lordi di cannabis. Anziché gli arresti domiciliari o l'obbligo di firma, il Pubblico Ministero presumendo, alla luce della quantità che la sostanza potesse essere inserita nel mercato del narcotraffico, ha chiesto l'applicazione della custodia cautelare in carcere.
SS: Perché il suo cliente coltivava cannabis?
In Italia spesso l'approvvigionamento non è sufficiente, non c'è la materia di qualità tale da poter garantire un certo percorso terapeutico per un certo tipo di patologia. Quindi, tante persone sono costrette ad autocoltivare la propria terapia.
SS: Nella sua memoria difensiva lei spiega che quando la destinazione della coltivazione può essere solo ed esclusivamente terapeutica, allora, la funzione medica colora d'irrilevanza la condotta penale. Cosa voleva esprimere con queste parole?
In questo caso la quantità rinvenuta non è ovviamente iscrivibile a un concetto di uso personale. Inoltre qui ci si interroga sull'uso terapeutico come eventuale declinazione dell'uso personale. La mia tesi è che debba esistere la categoria specifica del consumo terapeutico come destinazione d'uso e che allora non sia corretto affermare che si tratti di una sottocategoria dell'uso personale, perché altrimenti perderebbe l'identità. Le cose vanno chiamate con il loro nome, con una logica contemporanea. Il lavoro è saper dare identità giuridica e cognitiva a un istituto destinatario, quello dell'uso terapeutico, che deve essere declinato differentemente da quello personale, perché è vero che, per l'uso personale [Ndr. a differenza di quello terapeutico] 3 kg e 43 piante, lascerebbero presumere lo spaccio.
SS: Un altro passo interessante della memoria è quando lei spiega che in caso di consumo terapeutico non sia possibile applicare la semplice somma algebrica del contenuto di THC come principio attivo, e che parimenti, nemmeno il concetto di dose media giornaliera sia utile e applicabile in questo tipo di processi. Quale ragionamento supporta questa riflessione?
Si parte dal presupposto che 25 mg di THC, ovvero una dose media singola così come indicata nelle tabelle legate al DPR 309 del 1990 nell'articolo 14 e seguenti, rappresentino la dose media singola avente presunta efficacia stupefacente per il consumatore abituale. I 25 mg sono parametrati, dunque, sul consumatore abituale. Per chi non consuma abitualmente cannabis, 25 mg potrebbero produrre un grande effetto, differentemente da quelli che consumano abitualmente. Ma per una persona che consuma in modo importante [Ndr. per motivi medici] è ovvio che 25 mg non siano sufficienti. In questo caso quindi la sua modalità di consumo determina la necessità di avere una maggiore dose in mg di THC per assunzione. Ci sono vari casi nei quali si può avere bisogno di fino a 2-3 g al giorno di THC puro. In questo caso, quindi, pratico la rideterminazione del THC sui parametri antropometrici del paziente indagato.
SS: In questo processo emerge una sorta di priorità dell'articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute, rispetto all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti. Ci spiega di che cosa si tratta?
Tramite lo strumento logico del bilanciamento degli interessi, la Corte Costituzionale ci ha dato delle linee guida parametriche di ragionamento per capire se in un set processuale debba prevalere una cosa rispetto all'altra. Gli interessi in gioco nel sistema processuale sono due: il delitto di spaccio articolo 73 del DPR 309 del 1990 o il diritto alla salute articolo 32 della Costituzione. Quale prevale per giudicare un individuo? Evidentemente se si hanno gli strumenti logici per argomentarlo, bisogna premere sul diritto alla salute. Potrebbe essere che il cliente possa vantare il diritto alla salute, ma che il legale non sappia dimostrarlo e che quindi, purtroppo, nel sistema di scacchi del processo penale prevalga, irragionevolmente, il bilanciamento degli interessi a favore dell'articolo 73, da qui la condanna e l'eventuale appello.
SS: Lei crede che il suo cliente scarcerato si rimetta a coltivare?
È altamente probabile e a mio modo di intendere nel caso concreto non sarebbe un reato. La mia affermazione non è una forma di spiegazione, ma una forma di tecnica valutazione, perchè ritengo che egli sia nel diritto di, se vuole, poter coltivare. Secondo il mio punto di vista tecnico e non morale, evidentemente se lui ricoltiva, destinando tutto all'uso terapeutico non offende in concreto la salute pubblica e cioè il bene giuridico tutelato.
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