La Cassazione difende l'offensività: nullo il sequestro senza efficacia drogante
Il braccio di ferro tra la filiera della canapa industriale e le recenti strette normative registra un punto di svolta fondamentale nelle aule di Piazza Cavour. Con la sentenza n. 25539/2026 (depositata l'8 luglio 2026), la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato per la prima volta in modo sistematico il famigerato Articolo 18 ribadendo un principio costituzionale invalicabile: il diritto penale non si applica sulle presunzioni, ma sull'offensività concreta.
L'Articolo 18 del Decreto Sicurezza (L. 80/2025) è finito nel mirino dei tribunali fin dai suoi primi mesi di vita, ma con modalità diverse rispetto alla sentenza di cui parliamo oggi.
Nelle tappe precedenti, infatti, la battaglia si era concentrata soprattutto sulla questione di legittimità costituzionale o su provvedimenti d'urgenza dei singoli territori:
- Brindisi e Trani: I rispettivi tribunali hanno sollevato la questione davanti alla Corte Costituzionale, contestando il "divieto in blocco" commerciale e la sproporzione penale di una norma che colpisce prodotti privi di qualsiasi efficacia drogante.
- Trento: Ha più volte ribadito che la canapa priva di efficacia psicotropa non può essere considerata reato.
Il caso di Modena: il cortocircuito logico-giuridico
La vicenda nasce dal ricorso presentato da Marilena Artioli, titolare del negozio Deep Roots, assistita dall'avvocato Lorenzo Simonetti, contro un imponente sequestro di infiorescenze e hashish (circa 8 kg totali tra negozio e garage).
La stessa consulenza tecnica della Procura aveva accertato che, per tutti i 73 campioni analizzati, il materiale era privo di efficacia drogante (anche ipotizzando una dose singola attiva minima di 10 o 25 mg di THC, occorrevano quantitativi enormi di preparato per ottenere un effetto psicotropo).
Preso atto di ciò, il Tribunale del Riesame di Modena aveva escluso il reato penale (il cosiddetto fumus commissi delicti), ma aveva rifiutato di restituire la merce. Secondo i giudici modenesi, il nuovo Articolo 18 aveva reso le infiorescenze res extra commercium (fuori commercio), giustificando così una confisca obbligatoria automatica.
Un paradosso che la Cassazione ha demolito senza mezzi termini, evidenziando una contraddizione insostenibile: non si può affermare da un lato che la sostanza non è droga e che non c'è reato, e dall'altro negarne la restituzione come se la sua detenzione costituisse reato.
L'Articolo 18 non cancella la Costituzione
L'Articolo 18 ha introdotto pesanti divieti su importazione, lavorazione, commercio e consumo delle infiorescenze di canapa e dei loro derivati, rimandando per le sanzioni al Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990).
Tuttavia, spiegano i giudici di legittimità, finché questa norma rimarrà nell'ordinamento (in attesa di eventuali pronunce di incostituzionalità o interventi europei), essa deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato. Questo significa che:
- Il richiamo alle sanzioni del Testo Unico non trasforma magicamente ogni fiore di canapa in sostanza stupefacente.
- L'articolo 73 del d.P.R. 309/1990 richiede sempre e comunque che l'oggetto del reato abbia una concreta capacità drogante.
- Non si può aggirare il principio di offensività stabilendo una "presunzione assoluta di pericolosità" basata solo sulla classificazione botanica della pianta.
La bussola per i giudici: come si applica la legge senza fare abusi
Per evitare che la giurisprudenza si perda in interpretazioni fantasiose, la Cassazione ha tracciato una vera e propria mappa operativa per districarsi in questa complessa materia, individuando quattro passaggi logici che ogni giudice o pubblico ministero deve seguire passo dopo passo.
Il punto di partenza è la liceità della coltivazione agricola: la canapa industriale, coltivata con sementi certificate iscritte al Catalogo europeo secondo la Legge 242/2016, non è ontologicamente una droga. La sua coltivazione resta un'attività lecita protetta dal diritto europeo, e non basta la mera appartenenza botanica della pianta al genere cannabis per far scattare l'allarme penale.
In secondo luogo, quando si contesta la violazione dell'Articolo 18, il giudice deve verificare con estrema precisione se la specifica condotta e la tipologia di prodotto rientrino davvero nei divieti della norma, senza estendere il divieto in modo analogico.
Il passaggio più delicato riguarda la configurabilità del reato di spaccio (Art. 73 del Testo Unico). Qui la Corte è categorica: il richiamo dell'Articolo 18 alle sanzioni penali del d.P.R. 309/1990 non trasforma magicamente ogni fiore in sostanza stupefacente. Per applicare il reato serve sempre un accertamento tecnico che dimostri una reale efficacia drogante o psicotropa, rifiutando qualsiasi automatismo basato solo su percentuali astratte o sul nome della pianta.
Infine, questo ragionamento si ribalta inevitabilmente sulle misure reali e sui sequestri. Il blocco delle merci e la confisca non possono viaggiare su un binario autonomo: presuppongono sempre la configurabilità di un reato concreto. Se l'efficacia drogante viene esclusa, crolla il presupposto penale e cade di conseguenza anche il divieto di restituzione delle merci. Il sequestro, in parole semplici, diventa illegittimo.
L'onere della prova spetta all'accusa
Un altro passaggio cruciale della sentenza riguarda l'onere probatorio. Non spetta all'operatore del settore dimostrare che il suo prodotto è "innocuo".
È compito esclusivo del Pubblico Ministero fornire elementi scientifici e tecnici che dimostrino la reale capacità psicotropa dei reperti sequestrati, tenendo conto delle modalità realistiche di assunzione e delle quantità necessarie a produrre un effetto stupefacente. La semplice presenza di THC, anche superiore allo 0,5% in alcuni campioni, non basta a giustificare il sequestro se non è accompagnata da una prova analitica dell'efficacia drogante complessiva.
Una vittoria per lo Stato di Diritto
La decisione della Quarta Sezione non liberalizza la commercializzazione tout court, né cancella con un colpo di spugna l'Articolo 18. Ma fa qualcosa di politicamente e giuridicamente enorme: impedisce che una norma speciale venga usata per scardinare i principi cardine del diritto penale italiano.
L'associazione Canapa Sativa Italia, che ha promosso la diffusione e l'analisi di questa storica pronuncia, ha espresso un sentito ringraziamento all'avvocato Lorenzo Simonetti per aver evidenziato con rigore tecnico la macroscopica contraddizione del Tribunale di Modena. Il risultato ottenuto non è solo una vittoria per la ditta Deep Roots, ma restituisce centralità assoluta al fatto concreto, alla prova scientifica e al principio cardine di offensività.
Si tratta di una tutela fondamentale per le imprese e per i consumatori, ma anche, e soprattutto, per lo stesso sistema giudiziario italiano. Troppo spesso, infatti, procure, laboratori di analisi delle forze dell'ordine e tribunali sono costretti a impiegare ingenti risorse pubbliche, tempo e denaro dei contribuenti per avviare imponenti macchine peritali al solo scopo di accertare l'ovvio: ovvero che prodotti non droganti non sono sostanze stupefacenti e non offendono il bene pubblico.
Il commento dell'avvocato Lorenzo Simonetti a Soft Secrets: ..... " Questa sentenza rimette al centro la Costituzione in un momento in cui la propaganda rischiava di travolgere i principi del diritto penale... Non si può processare la materia se manca l'offesa..."
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