Cannabis light: stop arresti a vista, servono prove scientifiche

Maria Novella De Luca
20 Oct 2025

Un vento di rigore probatorio soffia nelle aule dei tribunali italiani. Le recenti pronunce di Torino, Belluno e Palermo hanno messo in discussione l'automatismo punitivo sulle infiorescenze di canapa, riaffermando un principio cardine del diritto penale: l'offensività del reato va provata scientificamente, non presunta. L’articolo 18 della Legge 80/2025 non è un divieto automatico, ma una norma che i giudici leggono alla luce di Costituzione, Diritto UE e, soprattutto, rigore analitico.


Le ultime settimane hanno segnato un vero e proprio spartiacque nella giurisprudenza italiana relativa alla canapa industriale. Abbiamo assistito a tre clamorosi casi – in tre città diverse – che si sono risolti con la scarcerazione o l'archiviazione, uniti da un unico, potente filo conduttore: l'assenza di misure analitiche sull’efficacia drogante del prodotto nega la sussistenza del reato.

Questo trend non fa altro che valorizzare la necessità di una prova scientifica rigorosa, impedendo che gli arresti si basino su un mero controllo "a vista" o su test rapidi non quantitativi.

Difeso dagli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, l’indagato ha visto riconosciuto un principio fondamentale: il solo narcotest non basta. Per sostenere l’ipotesi di reato è necessaria la quantificazione del THC e la prova dell'offensività in concreto. I legali hanno infatti dichiarato: «Alla luce di questa lettura corretta del quadro normativo e probatorio, procederemo a chiedere la restituzione del prodotto lecito oggetto di sequestro. Le recenti pronunce vanno tutte nella stessa direzione: niente automatismi punitivi, sì alla verifica dell’effetto reale del prodotto».

Un Quadro Giurisprudenziale Coerente

La decisione di Torino si inserisce in una scia di provvedimenti che, a partire da settembre 2025, hanno di fatto bloccato l'uso dell’articolo 18 del Decreto poi convertito in Legge 80/2025 come un divieto penale automatico sulle infiorescenze.

  • Trento: l’ordinanza del 5 settembre 2025 del Tribunale (Giudice Poli) ha chiarito che l’art.18 è meramente ricognitivo, non introduce nuovi reati. La punibilità dei derivati della cannabis è subordinata all’idoneità a produrre effetti stupefacenti in concreto, in linea con le Sezioni Unite 30475/2019 della Cassazione.
  • Palermo e Belluno (Ottobre 2025): a Palermo si è fermato un sequestro privo di prove di efficacia drogante, mentre a Belluno sono svanite misure cautelari fondate sul solo peso del materiale.

C'è un motivo profondo per questa convergenza: la magistratura sta interpretando l'articolo 18 alla luce di principi superiori che richiamano la Costituzione, il Diritto dell’Unione Europea e, soprattutto, il rigore probatorio.

In questa prospettiva, la nozione di "offensività in concreto" torna a essere il vero cardine. Non si ammettono più scorciatoie probatorie o l'equiparazione semplicistica "fiore = reato".

Secondo l'orientamento maturato, e ribadito autorevolmente dall’Ufficio del Massimario della Cassazione (nella “Relazione su novità normativa n. 33/2025” di giugno 2025), la prova deve essere scientificamente inattaccabile:

  1. Metodo di analisi: I test devono essere eseguiti con metodi affidabili (preferibilmente HPLC o GC) e non con meri saggi colorimetrici o narcotest non quantitativi.
  2. Controanalisi: Deve essere garantita la possibilità di controanalisi per la difesa.
  3. Valutazione tossicologica: La mera percentuale di THC non basta. È fondamentale il nesso tra il dato numerico e l’effettivo effetto psicoattivo sull’utilizzatore, ovvero la capacità drogante.

Il riferimento tecnico dello 0,6% di THC non è una "soglia legale" autonoma, ma un parametro utile per i periti per valutare la plausibilità tossicologica. Il vero punto focale, tuttavia, resta il binomio: campioni ben prelevati e misure affidabili che dimostrino l'effettiva pericolosità.

Questa linea interpretativa non annulla la norma, ma ne impedisce l'uso arbitrario, orientando Procure, GIP e forze dell’ordine verso controlli seri e metodi comparabili. Un cambio di passo che non solo garantirebbe sicurezza pubblica e diritti fondamentali, ma fornirebbe finalmente più chiarezza e respiro a un’economia agricola che opera nella legalità.

 Il messaggio che arriva dalle aule è chiaro e maturo: meno ideologia, più prova. 

È così che si proteggono persone, mercato e stato di diritto.

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Maria Novella De Luca