Cannabis terapeutica e codice della strada: diffida al Ministero per tutelare i pazienti

Maria Novella De Luca
23 Dec 2024

Dopo la riforma del codice della strada entrata in vigore il 14 dicembre, grandi preoccupazioni si stanno facendo strada tra i pazienti che si curano con cannabis terapeutica per una legge che penalizza chi risulta positivo a un test antidroga anche giorni dopo l’uso, senza dover dimostrare alterazione


Con la riforma dell’art. 187 C.d.S., infatti, lo Stato italiano ha deciso di sopprimere ( questa la parola adottata dal neonato Disegno di Legge) l’accertamento dello stato di alterazione per i controlli su strada, ritenendo sufficiente la rilevazione dello stato di assunzione del THC per mezzo del c.d. drogometro.

Prima di questa riforma, per affermare la responsabilità amministrativa e penale di un conducente non era sufficiente provare solamente che egli avesse assunto stupefacenti, ma era necessario dimostrare che egli guidava in stato d’alterazione, come ad esempio avere un andamento barcollante o stati deliranti, causati da tale assunzione. 

Questo perché la positività alla presenza di cannabinoidi nei test ha valore puramente indicativo ma non probatorio, di conseguenza non può provare l’assunzione di stupefacente poche ore prima di un controllo su strada, poiché il metabolita del THC è riscontrabile anche a distanza di molto tempo dall’assunzione dello stupefacente, quando ormai l’effetto della cannabis è abbondantemente cessato.

Tutto questo mette in grave pericolo il paziente che, con regolare prescrizione medica, assume la cannabis per uso terapeutico, perché anche se si mettesse alla guida dopo ore dall’assunzione del farmaco, attualmente è sufficiente la positività al “pre-test” per renderlo responsabile di guidare in un (presunto) stato di intossicazione da THC. 

Fare chiarezza soprattutto dal punto di vista giuridico e scientifico diventa quindi indispensabile. 

Per questo lo Studio Legale Miglio-Simonetti di Roma impegnato da anni ad assistere coloro che si trovano coinvolti in reati in materia di stupefacenti, nell’interesse di molte associazioni italiane di pazienti che si curano con cannabis, ha diffidato il Ministero dei Traporti e della Salute ad indire un tavolo, entro e non oltre il 20 gennaio 2025. 

La diffida va a sottolineare come la “soppressione normativa” dello stato di alterazione, ovvero l’evidente sintomatologia di essere drogato alla guida, implica gravissime conseguenze ai danni dei pazienti che hanno concretamente paura di mettersi alla guida visto che oggi basta la sola positività al THC per far scattare il reato.

Come spiegato nella diffida, infatti, “l’assunzione di un farmaco non induce sempre e comunque un’effettiva alterazione dello stato psicofisico di un paziente conducente. Il problema, non è se e quando un paziente abbia assunto o meno il farmaco a base di cannabis: il nodo della questione si deve individuare, invece, sotto un profilo fisiologico, biologico e giuridico nel diritto costituzionalmente garantito di un cittadino che si cura con il THC avente funzione terapeutica, senza che egli debba necessariamente costituire un pericolo pubblico per gli altri consociati”.

In altri termini, sopprimere l’accertamento normativo dello stato di alterazione significa presumere illegittimamente e senza prova scientifica che chi assume la cannabis per scopi terapeutici abbia sempre e comunque una capacità di guida ridotta o compressa.

La limitazione della libertà di circolazione dei pazienti, secondo lo Studio Legale, configura potenzialmente un danno morale (inteso quale “patema d’animo” rilevante ai fini del danno morale). 

Peraltro, l’impellenza della diffida per iniziare il tavolo tecnico a breve termine deriva anche dal fatto che, secondo gli Atti Parlamentari a base della riforma, si è già svolto un tavolo tecnico, ma in assenza della categoria dei pazienti che assumono la cannabis. 

“Il tavolo tecnico nell’ambito dei cui lavori si sono svolte le consultazioni con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori e durante i quali sono emerse le maggiori criticità nell’applicazione del Codice, ha provveduto ad individuare i contenuti dell’intervento regolatorio” si legge, infatti, a pag. 109 degli Atti Parlamentari del Disegno di Legge A.C. 1435.

“È inaccettabile aver riformato l’art. 187 C.d.S. senza aver previamente indetto uno specifico tavolo tecnico come è stato poi annunciato sui social media” si fa quindi notare nella diffida. Quindi , continua il testo della diffida "avendo svolto le consultazioni con “Le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori”, ne deriva che i pazienti italiani che si curano con la cannabis non sono stati ritenuti una classe rappresentativa".

Per tutte queste ragioni e per chiedere subito un ulteriore tavolo tecnico per la regolamentazione della disciplina dei controlli stradali nell’interesse dei cittadini che assumono cannabis terapeutica, gli avvocati Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio si sono fatti portavoce delle seguenti associazioni italiane di pazienti: Comitato Pazienti Cannabis Medica, Canapa Caffè, PDL vulvodinia e neuropatia del pudendo, Associazione Tutela Pazienti Cannabis Medica APS ETS, Cannabis social club di Bolzano, Meglio Legale, Canapa Sativa Italia, Deep Green, Cannabis Medical Center, THC Milano The Hemp Club, Seminiamoprincipi, Cannabis medical center e Ornella Muti Hemp Club, CFU-Italia, Carlo Therapy, Cannabis Cura Sicilia, Tutela Pazienti Cannabis Medica. 

I legali invitano e diffidano i competenti Uffici ad indire il Tavolo Tecnico, entro e non oltre il 20 gennaio 2025.

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Maria Novella De Luca