CBD inserito tra gli stupefacenti: scelta antiscientifica
L'avvocato Giacomo Bulleri è uno degli specialisti più quotati riguardo la legislazione che inquadra produzione e commercializzazione del CBD. Alla luce della recente inclusione delle composizioni per uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis all'interno della Tabella dei medicinali, sezione B, abbiamo voluto rivolgergli le seguenti domande al fine di chiarire la portata di questa decisione che relega il nostro paese in una posizione isolata rispetto agli altri Stati membri dell'Unione Europea
Come ha ricevuto la notizia dell'attuazione del decreto dello scorso 7 agosto, un provvedimento sospeso dall'ex Ministro della Salute Speranza e messo in vigore dall'attuale Ministro Schillaci?
Con sorpresa, spero che avvenga un dietro front ragionato da parte del Ministero. Nel 2020, apparve all'improvviso un decreto del Ministero dell'Agricoltura che classificava le infiorescenze di canapa ad uso estrazione tabellate come piante officinali, per poi essere ritirato. Mi auguro quindi che anche questo decreto possa seguire la stessa sorte poiché, con questo Governo, si stava lavorando a 360 gradi. Anche sul piano di settore, i lavori stavano procedendo nella direzione della pianta intera e sulla linea del TAR Lazio sulle piante officinali del febbraio scorso. L'impressione è quella dell'ennesimo decreto agostano.
Per tutti gli imprenditori che lei rappresenta questo decreto comporta un impatto assolutamente negativo. Come pensa di far comprendere le loro legittime istanze?
Essenzialmente, le tematiche che riguardano il CBD e tutte le sue destinazioni, si svolgono in una partita che riguarda non solo l'Italia, ma tutta l'Europa che sta cercando di definire una normativa vincolante ed omogenea per tutti gli Stati membri. Da un lato, quindi, nessuno mette in discussione che il CBD sia, anche, un principio attivo farmaceutico e quindi utilizzabile come medicinale, dall'altro però, non possiamo non sottolineare come l'inclusione del CBD tra gli stupefacenti sia antiscientifica ed antigiuridica.
Per quanto riguarda l'uso orale del CBD a chi spetta la priorità legislativa, all'Italia o all'Europa?
Da un punto di vista giuridico, questa partita, che piaccia o no, viene giocata presso la EFSA [NDR. Autorità europea per la sicurezza alimentare], che seguendo i suoi tempi tecnici dovrà autorizzare questo prodotto come Novel food. Sono state, tra l'altro depositate tutta una serie di istanze, quindi credo che nel prossimo biennio si risolverà in maniera analoga per tutti gli Stati membri. Aggiungo, per sottolineare l'atipicità e la frettolosità di questo decreto, che dire che il CBD, uso orale, sarebbe stupefacente vorrebbe dire che in qualche modo l'Italia anticipa e nega alla radice l'utilizzabilità di questa molecola in ambito alimentare laddove l'Europa, appunto, si deve ancora esprimere su tutta una serie di parametri attraverso la Food Authority.
Quando sottolinea l'anti scientificità di questo decreto cosa intende?
Nella comunità scientifica il CBD non è considerato come sostanza stupefacente. Su questo punto, inoltre, si era già pronunciata la Corte di Giustizia Europea attraverso la sentenza del caso Kanavape. Nel 2020, tale concetto venne ribadito anche dall'OMS [NDR. Nel corso della 63ª sessione della Commissione Droga (CND) delle Nazioni Unite, l'OMS aveva raccomandato; senza successo, l'esenzione delle preparazioni contenenti prevalentemente cannabidiolo ed un massimo dello 0,2% di delta-9-tetraidrocannabinolo dalle misure di controllo internazionali sugli stupefacenti.] Che sia un principio attivo è indiscutibile, ma che sia uno stupefacente è un'affermazione antiscientifica. Detto questo, tale decreto potrebbe anche rappresentare l'apertura di un dibattito serio in quanto chiarisce che i cosmetici, non essendo ad uso orale, sono esclusi e restano, come erano, leciti. Per quanto riguarda il resto, si potrebbe lavorare sulle soglie e cioè definire sopra quale soglia si possa considerare solo un medicinale e sotto quali soglie si possa, invece, considerare un impiego orale, ma di tipo alimentare.
Quando parla di soglie, non potremmo pensare che le stesse siano quelle dell'Epidiolex [NDR. 100 mg/mL soluzione orale] il farmaco in commercio come antiepilettico?
Potrebbe essere. Il punto però, non è tanto la percentuale di CBD, ma il dosaggio. Quello che deve essere definito è l'intake e cioè la dose di assunzione orale che comporta per l'uomo un effetto farmacologico. Gli studi tossicologici che sono stati presentati dall'Associazione di produttori che ha fatto la domanda per l'iter del novel food sono appunto volti a provare quale soglia di assunzione non determini tali effetti farmacologici.
Quando afferma il decreto essere antigiuridico a cosa si riferisce?
Esistono già pronunciamenti come quello della Corte di Giustizia europea [NDR. Novembre 2020] che affermano che il CBD non sia uno stupefacente. Quindi tale nuovo Decreto determina una lesione della concorrenza e crea un contrasto con la normativa comunitaria. Siamo l'unico paese in Europa che ha scelto questa direzione, alterando il mercato comune perché un produttore italiano, rispetto a un francese, un tedesco o un polacco, oggi, si viene a trovare sfavorito sul mercato europeo.