4.20 Hemp Fest. Lectio Magistralis degli Avvocati Bulleri e Zaina

Soft Secrets
04 May 2019

Il workshop tenuto al 4.20 Hemp Fest di Milano dagli Avvocati Giacomo Bulleri e Carlo Alberto Zaina, intitolato "Lectio Magistralis su attualità e normative su produzione e consumo", ha fatto luce sul presente legislativo della canapa e della cannabis in italia


 

Ha introdotto l'intervento l'Avv. Giacomo Bulleri del Foro di Livorno, esperto in materia di canapa industriale e consulente di Federcanapa. Dopo un punto sulle normative giurisprudenziali per la canapa industriale, ha posto la seguente domanda: "cosa si intende per canapa industriale?" Nel rispetto della gerarchia delle fonti si utilizza in primis la convenzione ONU, recepita dall'Italia a cavallo tra gli anni 60 e 70 e, secondo l'art.28 della convenzione, non si poteva applicare questo principio né alla canapa industriale ne all'orticoltura, quindi sulla carta non era previsto alcun limite a monte per gli utilizzi industriali della pianta. Passando al livello comunitario vi è un trattato sul funzionamento all'interno dell'UE, inderogabile da stati membri e i giudici europei dovrebbe disapplicare le norme degli stati membri singoli, ma spesso accade altro. La canapa viene menzionata dall'Europa come "canapa greggia", riferendosi in particolare al mondo tessile ma ha rappresentato al contempo un catalogo che la inserisce unicamente in prodotti agricoli. Allo stato attuale si fa riferimento al regolamento europeo n°73/2009 ha inserito il limite dello 0,2 e lo alzerà nel 2021 allo 0,3%. Nello stesso percorso si inserisce il sistema di controlli: reg. UE 1115/2017 – all. XI che regolamenta a livello comunitario il sistema dei controlli, i quali non sono adibiti alla repressione ma soltanto al prodotto agricolo in sé. Per il regolamento italiano sul tema è presente una sorta di elencazione analitica su come deve essere fatto la campionatura in campo e sulle analisi, recependo le direttive europee deve essere seguito a riguardo un attento percorso sulla questione delle analisi, disciplinante anche delle modalità di mantenimento dei materiali.  Lo scorso anno le forze dell'ordine hanno seguito questo regolamento in merito e dovrebbero seguirlo, viene fatta anche la distinzione del calcolo del THC in relazione alla coltura. Secondo la legge 242/2016 vengono inseriti i medesimi principi comunitari e viene inserita in un contesto di approvazione della filiera agroindustriale della canapa, la coltivazione di questa pianta esula dal punto di vista dello stupefacente, perciò spesso non risulta chiara molto la differenza tra la canapa industriale e la filiera. Il limite di legge del THC è da considerare in primis cosa si intende per filiera che per definizione deve essere definita come quella insieme di attività che vanno a coprire tutto l'intero ciclo produttivo agroindustriale (da semina prodotto finito), il tutto è quindi contenuto all'interno della stessa definizione di legge, che si riferisce quindi al fatto che alla coltivazione e alla trasformazione. La disciplina intera del prodotto viene già definito dalla legge e non dovrebbero essere presenti dubbi in merito, non esistono quindi limitazioni della pianta della canapa o parti di esse poiché viene incentivata e promossa la filiera (vedi l'art. 2 ndr parla esattamente di questo (cercare), viene quindi prevista una situazione per la quale l'intera pianta dovrebbe essere agevolata a riguardo; Il questore che vorrebbe limitare la legge alla sola coltivazione commette un grosso errore in merito). L'autorizzazione preventiva non è più obbligatoria, ma la comunicazione invece è assolutamente necessaria per le seguenti tre ragioni: 1) per profilo di trasparenza; 2) per agevolare le forze dell'ordine a distinguere la coltivazione legale da quella illegale; 3) se si vuole sostenere in modo adeguato i controlli senza comunicazione è molto difficile effettuare una stima ed è difficile effettuare una richiesta PAC, meglio allegare non solo fattura e cartellino del seme, ma anche visura catastale, eventuale proporzione dell'affitto o comodato d'uso del terreno, nonché un piano di campagna con relazione agronomica per effettuare tutto ciò che viene fatto e utilizzato per la lavorazione e il trasporto del prodotto in toto (per analisi o altro), avere ddt in caso di trasporto e si rischia di violare una normativa di trasporto se non vengono usati i mezzi realmente di proprietà della stessa azienda agricola. Secondo quanto riferito dal Legale toscano, le "zone grigie" sono riferibili a dei vizi tutti italiani che spesso e volentieri portano a molteplici interpretazioni territoriali che portano ad agire sia l'imprenditore, sia il consumatore che il tutelatore dell'ordine., poichè la canapa che viene da qualità certificate esula dall'applicazione degli stupefacenti. Concludendo l'intervento, Bulleri ha effettuato un focus sui percorsi di autoregolamentazione (a cura di enti come Cia, Confagricoltrura e Federcanapa) con un simile percorso effettuato sul biologicondegli anni 80, per normare fase di coltivazione e lavorazione (esclusione di sostanze e provenienza di terreni nocivi) riferendosi a norme nazionali e comunitarie. All'interno el contesto sono state menzionate alcune destinazioni di utilizzo: alimentare (novel food), cosmetico, tecnico e pianta officinale (riguardo quest'ultima vi è la legge 75/2018 vi è una legge che parla di produzione e trasformazione di una pianta officinale. Il ministero parla che dovrebbe inserita anche la canapa all'interno delle piante officinali). Ha proseguito l'intervento l'Avv. Carlo Alberto Zaina del Foro di Rimini, esperto nazionale in materia di stupefacenti, focalizzandosi sulle differenze tra la legge 309/1990 in materia di stupefacenti e la legge 242/2016 in materia di canapa industriale:

  • per cannabis individuiamo, dal punto di vista legislativo, quella ad alto livello di THC che secondo la disciplina e letteratura scientifica può dare psicoattività;
  • per canapa, dal punto di vista legislativo, viene individuata la pianta usata ai fini della produzione industriale e alimentare;

Zaina ha definito la legge 242/2016 come una sorta di colabrodo, poiché i lavori parlamentari hanno portato ad un miscuglio di 4 legge di differenti schieramenti, partorendo una legge dettata prevalentemente dal compromesso politico (nella comma lettera h avrebbero dovuto mettere la legge in materia scientifica sulle infiorescenze) con l'intenzione iniziale di tenere il limite all'1% mentre successivamente è stato abbassato allo 0,6% che si unisce ad una terza soglia di uno 0,5% che ha creato una situazione di estrema confusione sia nell'ambito normativo che legislativo. Il Legale riminese ha successivamente analizzato gli articoli della legge 242/2016: ART.1 della 242: i destinatari come linee guida. Viene indicata una linea guida molto confusa, senza una particolare distinzione tra il prodotto coltivato e il prodotto che viene poi venduto; ART.2 della 242: destinazione d'uso: occasione persa per fare una legge seria sulla canapa. Dall'idea di alcuni imprenditori, che hanno sfruttato un buco legislativo (vedere le disposizioni di legge da lettera A a lettera G), visto che il comma lettera H, la quale avrebbe introdotto l'infiorescenza non è passata nel momento della stesura per mancati accordi politici. Dalla coltivazione della canapa, quindi, è possibile ottenere vari prodotti, ponendo un condizionale senza dare indicazione ben precise a riguardo. Se il legislatore avesse voluto dare un certo rigore, non avrebbe lasciato tale condizionale. Il focus successivo si è soffermato su circolari ministeriali e pareri: - MINPOL Agricole 24.5.18 venne emanato dal viceministro che si dimise non molto dopo, l'inserimento delle infiorescenze nell'ambito florovivaistico e lo hanno fatto esclusivamente ai fini della vendita delle infiorescenze a tabacchini e negozi adibiti e dall'altra parte ha cercato di vietare la vendita delle talee poiché vi erano serie difficoltà di tracciabilità, tuttavia anche il fenomeno delle talee è proseguito liberamente. Nessuno ha definito cosa si può ottenere o meno a riguardo; Agenzia delle Dogane: era stata fatta per vietare le importazioni dalla Svizzera. Il limite del THC all'1% è legale interno allo stato elvetico, ma si adattano per esportazioni ai limiti comunitari e, spesso e volentieri, si sono verificate delle situazioni assurde. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SANITA': non viene parlato di qualcosa di pericoloso, ma parla del non risulta che non sia pericoloso; ART. 3 OBBLIGHI DEL COLTIVATORE Il coltivatore deve tenere per un anno le etichette dei sacchi dei semi per poter dimostrare la liceità della propria ART.4 FORME DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO: le forze dell'ordine devono essere i Carabinieri Forestali. I criteri per fare i controlli sono quelli intanto di stabilire un prelievo a random e lo stesso coltivatore deve fare in modo che il prelievo sia eterogeneo con i singoli campioni devono venire da parti differenti della coltivazione. Se vengono prelevati 10 campioni servono 10 controcampioni con una cartolina di ritorno di quanto consegnato. Il sequestro o la distruzione deve essere ordinato dalla magistratura. Se supera la media dello 0,6% il coltivatore non ha conseguenze di natura penale. Il consiglio finale dell'Avv. Zaina si è soffermato sulla buona condotta da parte dell'agricoltore che, basandosi su un principio di trasparenza, può riuscire nell'intento di coltivare e commercializzare il prodotto con la massima collaborazione nei confronti delle istituzioni.

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