Basta multe per Cannabis, lanciamo una controffensiva

Fabrizio Dentini
28 Jun 2022

La legge sugli stupefacenti per contrastare la distribuzione illegale di cannabis in Italia declina le ripercussioni sui consumatori secondo due procedimenti, quello penale regolato dall'articolo 73 e quello amministrativo regolato dall'articolo 75. Appurato che mentre il mondo comincia a regolamentare la cannabis, in un'ottica di tutela della salute pubblica, nel nostro paese processi penali e sanzioni amministrative continuano ad ingolfare la macchina della giustizia, abbiamo chiesto all'Avvocato Lorenzo Simonetti di Tutela Legale Stupefacenti di raccontarci il proprio vissuto come tecnico del diritto che, quotidianamente, difende cittadini intrappolati fra l'incudine della repressione penale ed il martello della sanzione amministrativa.


SSIT: Quando non si ricade nel penale con il reato di traffico, anche il semplice consumo di cannabis innesca una repressione amministrativa che solo a prima vista risulta più innocua. Che ne pensa? 

Sebbene la sanzione amministrativa - derivante da una contestazione di uso personale di sostanza stupefacente - non abbia rilevanza penale, costituisce comunque una limitazione dei diritti del cittadino. Infatti, vedersi sospesa la patente per un periodo di tempo più o meno lungo o vedere revocato il diritto di espatrio rappresentano una punizione che influisce sulla quotidianità di ogni individuo. Troppo spesso da parte della pubblica autorità vi è un abuso dello strumento della sanzione amministrativa a cui consegue, purtroppo, una impreparazione da parte dei cittadini ad affrontare e gestire la contestazione della sanzione.

SSIT: In caso di detenzione di cannabis riscontrata dalla pubblica autorità le sanzioni amministrative sono automatiche? 

Le sanzioni sono automatiche e intervengono in due maniere. In un caso nascono da parte dell'agente che segnala al prefetto come articolo 75 invece che alla procura come articolo 73. Nel secondo caso, invece, intervengono all'epilogo di un processo penale nel quale il giudice o il pubblico ministero, nel caso dell'archiviazione, voltura l’articolo 73 in articolo 75 e manda gli atti al prefetto. 

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SSIT: Perché è ingiusto punire, anche amministrativamente, la condotta di detenzione o coltivazione per uso personale di sostanze stupefacenti? 

Dopo il referendum di Marco Pannella del 1993, la salute individuale dovrebbe rimanere estranea agli obiettivi di tutela della disciplina in materia di stupefacenti. Ad oggi, infatti, scopo della normativa in materia di stupefacenti è piuttosto quello di combattere il mercato della droga, che mette in pericolo la salute pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché il normale sviluppo delle giovani generazioni. 

SSIT: Per quale motivo la nostra salute di singoli cittadini non rientrerebbe più fra i beni che la legge sugli stupefacenti vorrebbe tutelare? 

A causa dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla ratio delle norme incriminatrici di settore ed agli sviluppi della normativa sovranazionale. Secondo giurisprudenza emergerebbe che la salute individuale dell'autore dell'illecito resti, in realtà, estranea agli obiettivi di protezione penale e questo in conformità con il generale indirizzo dell’ordinamento di non annettere rilevanza penale ai comportamenti "autolesivi", compreso quello estremo (il tentato suicidio). Del resto, già la Cassazione nel 2008 ha ritenuto superata la preoccupazione di tutelare il bene giuridico della "salute individuale" allorché affermava «In tale prospettiva, anche qualora si ritenga che la salvaguardia immediata della "salute individuale" costituisca, all'esito del referendum abrogativo del 1993, un aspetto della tutela penale in parte ridimensionato, la pericolosità della condotta di coltivazione si correla, nella valutazione della Corte Costituzionale, alle esigenze di tutela della "salute collettiva" connesse alla valorizzazione del "pericolo di spaccio" derivante dalla capacità della coltivazione, attraverso l'aumento dei quantitativi di droga, di incrementare le occasioni di cessione della stessa ed il mercato degli stupefacenti fuori del controllo dell'autorità» (Cass. Pen., Sez. Un., 24.04.2008, n. 28605). 

SSIT: Nella vostra pratica è più semplice fare assolvere un cliente perché ha coltivato cannabis per uso personale ma è stato imputato di articolo 73 oppure riuscire a togliere a chi è imputato di articolo 75 una sanzione amministrativa? 

Il primo caso è più semplice, purtroppo infatti per l'articolo 75, c'è un problema culturale fra i consumatori e, per questo, chi riceve una sanzione amministrativa ha tendenza a sentirsi, tutto sommato, fortunato. Finché i consumatori non sceglieranno di alzare l'asticella della controffensiva e di ricorrere contro il sistema utilizzando una strategia giuridica univoca, per noi sarà difficile mettere in crisi questo strumento amministrativo. 

 

Questo articolo è tratto dal numero 2/2022 della Rivista cartacea Soft Secrets. Leggila on line o scaricala gratuitamente a questo link.

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Fabrizio Dentini