Sentenza Kanavape: storica decisione della Corte di Giustizia europea a favore della libera circolazione del CBD
Sentenza Kanavape: storica decisione della Corte di Giustizia europea a favore della libera circolazione del CBD
Sentenza Kanavape sulla libera circolazione di prodotti a base di CBD.
Uno stato membro, in questo caso la Francia, non può proibire la commercalizzazione di cannabidiolo (CBD), quando legalmente prodotto all’interno di un altro stato membro, anche se estratto da piante di Cannabis Sativa e non solo dalle fibre o dai semi. Un’eventuale interdizione potrebbe essere valida se, e solo se, avesse come obbiettivo la protezione della salute pubblica, ma non può andare al di fuori dello stretto necessario per garantire tale bene collettivo.
Ecco quanto deciso oggi dalla Corte di Giustizia europea. Un passo in avanti perché la sentenza afferma chiaramente che il CBD secondo le convenzioni internazionali e secondo i dati scientifici disponibili non possa considerarsi come sostanza stupefacente e per tanto la sua libera circolazione debba essere garantita all’interno degli stati membri dell’Unione Europea.
Ecco i fatti che hanno portato a questo punto importante segnato a favore del CBD.
Nel 2014, Sebastien Beguerie e Antonin Cohen, due imprenditori francesi, lanciano la società Kanavape, società che si dedica alla commercializzazione di sigarette elettroniche all’olio di cannabidiolo (CBD). Il CBD in questione era prodotto in Repubblica Ceca a partire da piante di canapa, legalmente coltivata, ed estratto dalla loro totalità (fiori e foglie incluse). In un secondo momento, il cannabidiolo estratto veniva esportato in Francia dove distribuito sotto forma di cartucce per sigarette elettroniche.
In seguito alla novità rappresentata dalla messa in vendita di questo tipo di prodotti, la Francia ha aperto una procedura penale contro i due imprenditori, in virtù della legislazione nazionale che prevede che solo le fibre ed i semi di canapa possano essere oggetto di utilizzo commerciale.
Nel 2018 i due imprenditori vengono entrambi condannati dal tribunale di Marsiglia a 18 e 15 mesi di prigione, pena sospesa, e a 10.000 euro di multa.
Forti della loro scelta i due francesi decidono di ricorrere in Appello, presso la Corte di Appello di Aix-en-Provence. Tale Tribunale decide d’inoltrare alla Corte di Giustizia europea la decisione sulla conformità della legge francese al diritto dell’Unione.
Ed eccoci dunque tornati ai giorni nostri.
Oggi, intanto a livello generale, la Corte europea statuisce, in diritto, che il diritto dell’Unione, in merito alla libera circolazione di merci, si oppone alla legislazione francese in questione.
In prima istanza la Corte europea ha segnalato che la legislazione francese si applica ai prodotti agricoli e che il CBD, come estratto dall’integralità della Canapa Sativa, non può essere considerato prodotto agricolo, come se fosse canapa grezza.
Per questo motivo la legislazione francese esula dalla regolamentazione del cannabidiolo.
D’altro canto, la Corte europea osserva che le disposizioni relative alla libera circolazione di merci all’interno delll’Unione si applicano anche al CBD perché lo stesso non può essere considerato «sostanza stupefacente». Per arrivare a tale conclusione la Corte ricorda che le nozioni di «droga» e di «sostanza stupefacente» all’interno del diritto dell’Unione europea fanno riferimento a due Convenzioni della Nazioni Unite: la Convenzione sulle sostanze psicotrope di Vienna, del 21 febbraio 1971, e la Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 30 marzo 1961.
Il CBD non è menzionato nella prima Convenzione e, se anche un’interpretazione letterale della seconda potrebbe condurre a classificarlo come stupefacente, in quanto estratto dalla cannabis, tale interpretazione sarebbe contraria allo spirito generale Convenzione stessa, il cui obbiettivo è quello di proteggere « la salute fisica e morale dell’umanità».
La Corte europea aggiunge inoltre che secondo le attuali conoscenze scientifiche e a differenza del tetraidrocannabinolo (THC), il CBD non sembra avere effetti psicotropi né essere nocivo alla salute umana.
In seconda istanza la Corte europea precisa che l’interdizione alla libera circolazione di merci, a livello di uno stato membro, può essere giustifica solo in ragione di un interesse generale, come la protezione della salute pubblica, ad esempio evocata dalla Francia, ma a condizione che questa regolamentazione sia atta a garantire il suddetto obbiettivo e non vada al di la di quanto strettamente necessario per garantirlo. A questo fine la Corte europea evidenzia come sembrerebbe che in Francia la stessa proibizione non colpisca il CBD sintetico, che avrebbe le stesse proprietà del CBD in questione, e che potrebbe essere quindi utilizzato come suo sostituto. Se tale circostanza fosse verificata rivelerebbe, di fatto, che la legge francese non sia atta a proteggere in maniera coerente e sistematica la salute pubblica.
Infine la Corte europea riconosce che la Francia non sia tenuta a dimostrare che la pericolosità del CBD sia identica a quella di alcune sostanze stupefacenti e, anche se lo fosse, la legislazione nazionale dovrebbe sapere apprezzare i dati scientifici disponibili al fine di assicurarsi che il rischio reale per la salute pubblicia non appaia fondato su considerazioni puramente ipotetiche, proprio perché la proibizione concernente la commercializzazione a prodotti fabbricati in Stati membri si può adottare solo quando tale rischio sia opportunamente documentato.
Link al comunicato stampa integrale della Corte di Giustizia Europea riguardo Kanavape
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