E se fosse la Consulta a salvare i grower?

Soft Secrets
04 Apr 2016

Il 9 marzo è una data importantissima. Sollecitati dal Tribunale di Brescia, i supremi giudici della Corte Costituzionale sono chiamati a pronunciarsi sulla cruciale questione della liceità penale della coltivazione domestica di cannabis. Devono cioè decidere se l'automatismo del processo penale contro chiunque coltivi cannabis – anche a sola destinazione personale – è in linea con il principio costituzionalmente dichiarato di uguaglianza. Al momento in cui scriviamo la sentenza non è ancora stata emessa ma se il giudici dovessero accogliere l'istanza, crescere qualche piantina in casa comporterà la sola sanzione amministrativa. Se la depenalizzazione è fallita sul tavolo politico e la legalizzazione resta un miraggio, forse sarà la bilancia della giustizia a mettere la parola fine a questa inutile caccia alle streghe. 


Il 9 marzo è una data importantissima. Sollecitati dal Tribunale di Brescia, i supremi giudici della Corte Costituzionale sono chiamati a pronunciarsi sulla cruciale questione della liceità penale della coltivazione domestica di cannabis. Devono cioè decidere se l'automatismo del processo penale contro chiunque coltivi cannabis – anche a sola destinazione personale – è in linea con il principio costituzionalmente dichiarato di uguaglianza. Al momento in cui scriviamo la sentenza non è ancora stata emessa ma se il giudici dovessero accogliere l'istanza, crescere qualche piantina in casa comporterà la sola sanzione amministrativa. Se la depenalizzazione è fallita sul tavolo politico e la legalizzazione resta un miraggio, forse sarà la bilancia della giustizia a mettere la parola fine a questa inutile caccia alle streghe.

Il 9 marzo è una data importantissima. Sollecitati dal Tribunale di Brescia, i supremi giudici della Corte Costituzionale sono chiamati a pronunciarsi sulla cruciale questione della liceità penale della coltivazione domestica di cannabis. Devono cioè decidere se l'automatismo del processo penale contro chiunque coltivi cannabis – anche a sola destinazione personale – è in linea con il principio costituzionalmente dichiarato di uguaglianza. Al momento in cui scriviamo la sentenza non è ancora stata emessa ma se il giudici dovessero accogliere l'istanza, crescere qualche piantina in casa comporterà la sola sanzione amministrativa. Se la depenalizzazione è fallita sul tavolo politico e la legalizzazione resta un miraggio, forse sarà la bilancia della giustizia a mettere la parola fine a questa inutile caccia alle streghe.

Tutto è cominciato tre anni fa, quando davanti ai magistrati lombardi era finito il caso di un commerciante bresciano, trovato con otto piante di ganja in garage e 25 grammi di marijuana nel comodino. Nel processo di primo grado non era emersa alcuna prova su un’eventuale attività di spaccio da parte del coltivatore. “Quello che mi è stato sequestrato era solo per me, mai pensato di darla ad altri”, ha assicurato. Ma come accaduto a tanti altri, da Nord a Sud della penisola, visto che l’attuale legge considera un reato la semplice coltivazione di canapa, nel 2014 il commerciante è stato condannato dal Tribunale di Brescia a otto mesi di reclusione e mille euro di multa. A quel punto l’imputato ha impugnato la sentenza e i suoi difensori, gli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, dopo aver riletto tutta la giurisprudenza degli ultimi venti anni in materia, hanno deciso di dimostrare l'innocenza del loro assistito – e allo stesso tempo quella di ogni grower su suolo italiano– sollevando il dubbio di legittimità costituzionale.
Grazie al celeberrimo quanto bistrattato referendum del 1993, fare uso di droga non è più reato, di conseguenza, quanti vengono trovati in possesso di sostanze stupefacenti, per il solo uso personale, possono soltanto essere segnalati alla Prefettura. Una semplice violazione amministrativa, il famoso articolo 75. Chi coltiva anche solo una piantina di cannabis finisce invece sempre e comunque davanti a un giudice, con tanto di avallo, nel 2008, della Cassazione a sezioni unite. Il perché è noto a tutti e concerne da un lato l'erroneo assunto che la coltivazione sia solo ed esclusivamente destinata allo spaccio (cosa peraltro mai esplicitata in nessuna delle leggi che ad oggi si sono occupate di regolamentare l'uso e la detenzione di stupefacenti, ma largamente osservata nelle corti italiane). Dall'altro, invece, il fatto che le tabelle di legge sono tarate sul concetto di dose media giornaliera – con la Fini-Giovanardi era quello ancora più aberrante di dose media personale – e che quindi ogni cosa ecceda il quantitativo consentito è sinonimo di spaccio. Insomma, da che in Italia la cannabis è perseguita, coltivare una piantina configura automaticamente il pericolo di incrementare il mercato nero. Sta alla fortuna (molto più spesso al portafoglio) del malcapitato imputato trovare dei bravi avvocati che dimostrino la destinazione ad uso personale.
L'imprenditore bresciano è stato uno di quelli e grazie agli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, in appello è stato dimostrato che tale situazione di ambiguità normativa limita un diritto fondamentale della persona, ovverosia il principio di uguaglianza secondo cui tutti sono pari di fronte alla legge o, nello specifico, il principio di uguaglianza giuridica tra consumatori e coltivatori. La Corte d’Appello di Brescia, nell'accogliere il ricorso di Miglio e Simonetti, ha quindi emesso un’ordinanza con cui ha passato la patata bollente e gli atti processuali alla Corte Costituzionale, ritenendo che sia ora di rivedere la norma. Nella nota a corredo, i giudici lombardi hanno voluto comunicare che a loro avviso i coltivatori per uso personale non vanno a intaccare il cuore della legge antidroga che, almeno sula carta, consiste nel “combattere il mercato della droga, che pone in pericolo la salute pubblica la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché il normale sviluppo delle giovani generazioni”.
Al momento in cui scriviamo, i giudici della Consulta non hanno ancora emesso il loro parere ma in questo contesto possiamo provare a individuare il percorso normativo sui cui sono obbligati ad orientarsi. Facciamo dunque un ripassino. La primissima legge italiana concernente la disciplina degli stupefacenti è datata 1975, con questa veniva introdotto il concetto giurisprudenziale di “modica quantità”: un concetto decisamente ambiguo, mai realmente quantificato, che ha spesso lasciato ai giudici totale libertà discrezionale al momento del giudizio. Con la legge del 22 dicembre 1975, si istituiva quindi il paradigma – sopravvissuto fino ai giorni nostri – “giudice che vai, sentenza che trovi”. Con il D.P.R. 309/90, altresì conosciuto come legge Jervolino-Vassalli, la politica prova a metterci una pezza e apre le porte alla “dose media giornaliera”, stavolta tabellata, che però, più che risolvere le ambiguità normative, istituiva nella sua (mal)formulazione l'assunto per cui, una volta superata la dose media giornaliera, si cadeva immediatamente nel reato di spaccio.
Arriviamo così al referendum del 1993 dove, grazie al parere positivo degli italiani, veniva eliminato dalla legge il sintagma “dose media giornaliera” e si ritornava all'ambiguità della modica quantità per configurare il solo uso personale. Nel 2006, la Fini-Giovanardi dribblava il referendum e reintroduceva il concetto di “dose media”, aggiungendo però il subdolissimo aggettivo “singola”. Con la dose media singola si fissavano anche i quantitativi tabellari (da 25 ad un massimo di 500 milligrammi di principio attivo estraibile) ma, come spesso abbiamo visto su queste pagine, nel momento in cui l'imputato riusciva a dimostrare l'esclusivo uso personale c'era possibilità di assoluzione. Questo non grazie alla normativa ma al buon senso dei giudici e a una serie di sentenze di Cassazione che invitavano a valutare nel dettaglio la situazione di ogni imputato: l'assenza di denaro, di bilance di precisione e di materiale per il confezionamento solitamente significavano assoluzione dall'imputazione di spaccio.
Quello che in pochi si ricordano, e che la politica ha volutamente omesso di osservare, è invece il parere europeo. Il 25 ottobre 2004 la Commissione Europea ha emanato la decisone quadro 757 in cui invitava i governi dei Paesi membri ad individuare precisi parametri per determinate condotte penalmente rilevanti. Tra queste figurava anche la coltivazione di cannabis e all'articolo 2 comma 2 si poteva leggere come l'Europa chiedesse che quelle condotte, una volta appurato che siano indirizzate all'uso personale, venissero depenalizzate in sede legislativa. Le decisioni quadro europee non sono strettamente vincolanti per i Paesi membri ma impongono comunque una conformazione allo standard. Conformazione che l'Italia, anche con l'ultimissima legge Lorenzin, ha deliberatamente scelto di non seguire.
E arriviamo ad oggi, arriviamo al 9 marzo e a quella forse sarà una sentenza storica, al pari di quella che due anni fa decise di abolire la Fini-Giovanardi. Quella che a parere degli avvocati Miglio e Simonetti si presenta davanti ai giudici della Consulta (e alla politica) è fondamentalmente una questione di merito: cosa si vuole davvero tutelare con la legge antidroga? I principi secondo cui le passate leggi sono state formulate sono fondamentalmente due. Il primo è il contrasto al mercato nero e al narcotraffico, il secondo è la salute personale del cittadino. Ora, appurato che il secondo principio appartiene ad una concezione paternalistica (e anacronistica) dello Stato – una concezione per cui il corpo è nostro ma decidono loro e che la stessa Costituzione censura all'articolo 32, quando afferma che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario –, rimane solo la preoccupazione che l'eventuale coltivazione di cannabis sia destinata allo spaccio e a proventi criminali.
Un'altra cosa su cui i giudici della Consulta dovrebbero riflettere è il fatto che la coltivazione di cannabis non è mai stata direttamente menzionata nel contesto giuridico di “uso personale”: il concetto di consumo e coltivazione della stessa pianta, paradossalmente (o furbescamente) non è mai stato unificato. Basandosi sulle leggi che mano a mano si sono susseguite negli ultimi 25 anni, i giudici hanno sempre dovuto assumere che la coltivazione anche di una sola pianta, una volta ecceduta la dose media, rientrasse automaticamente nella condotta di spaccio. Il punto è che con l'abolizione della Fini-Giovanardi e con il “rientro in vigore” del referendum del 1993, il concetto di dose media (sia giornaliera che personale) è caduto e le sentenze devono essere conseguentemente basate sul vecchio concetto di modica quantità. Una modica quantità che potrebbe includere anche il raccolto di una piccola coltivazione, una volta dimostrato che la destinazione d'uso è esclusivamente personale. Nei tribunali succede già da un pezzo ma purtroppo, a causa della continua mancanza di una norma specifica che regoli la condotta, la situazione non può essere omogenea.
Insomma, di materiale da valutare i giudici supremi ne hanno un bel po'. Nel caso in cui la Corte Costituzionale si esprimesse positivamente riguardo al dubbio di legittimità sollevato dagli Avvocati Miglio e Simonetti, si andrebbe verso un giudizio di incostituzionalità relativa agli articoli del D.P.R. 309/90 che classificano come reato penale la coltivazione di cannabis per esclusivo uso personale, con conseguente decadimento della legge. Ovviamente se ciò accadesse sarebbe una splendida notizia e rappresenterebbe una vittoria storica per il movimento antiproibizionista. Spiace solo constatare che debba essere sempre e comunque la magistratura, un giudice, una consulta di giudici, a dire che la politica ha sbagliato per anni a criminalizzare una grande fetta di italiani.
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