Canapa Sativa pianta officinale. Cosa cambia per gli agricoltori?

21 Sep 2020

Canapa Sativa pianta officinale. Cosa cambia per gli agricoltori?


Canapa sativa pianta officinale. Vi riportiamo il punto di vista dell’avvocato Giacomo Bulleri, uno dei massimi esperti in tema di canapa industriale nel nostro Paese.

Come in uno scacchiere istituzionale, le cui logiche spesso sono incongrue con il ragionamento dei cittadini, il Ministero dell’Agricoltura inserendo la canapa nella lista delle piante officinali, ha sancito un passo importante per la pianta Cannabis Sativa L.

Ma nel concreto, cosa cambia per i coraggiosi agricoltori che hanno convertito i loro campi a canapa investendo nello sviluppo di una filiera che stenta ancora a decollare a causa di un contesto legislativo vetusto e schizofrenico? Lo abbiamo chiesto a Giacomo Bulleri, avvocato, esperto di questioni inerenti il settore della canapa industriale.

Cosa significa la recente decisione del Ministero dell'Agricoltura di inserire la Canapa Sativa come pianta officinale?

Questa decisione è frutto di un lavoro di qualche anno, chiesta e voluta con insistenza da tutte le associazioni di categoria. Già lo scorso novembre la Commissione Agricoltura aveva emesso una risoluzione che impegnava il governo in tal senso. Mi sembra che sia la naturale evoluzione della questione, seppure inserita in un DM che fissa i prezzi massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione nell’anno 2020.

Cosa cambia, nel concreto, nella vita di tutti i giorni degli agricoltori italiani?

Partendo dal presupposto che il DM in questione menziona le infiorescenze di canapa ad uso estrattivo tra le piante officinali, ciò che cambia è che adesso la canapa avrà come legge di riferimento non solo la L. 242/2016, ma anche il D.Lgs. 75/2018, ossia il Testo Unico sulle piante officinali che riconosce la coltivazione in GACP e la prima trasformazione quali attività agricole.

La questione non è di poco conto se consideriamo che l'orientamento della Cassazione è quello di considerare la cannabis sempre una droga eccetto che per le destinazioni tassativamente elencate dalla L. 242/2016. Ecco, adesso il riferimento normativo dovrebbe essere anche il D.lGs. 75/2018, quindi in questo senso è un po’ come se fosse stata aggiunta un’ulteriore destinazione d'uso.

Come valuta tale decisione ministeriale alla luce della sua esperienza professionale?

Ritengo che tale status sia il più consono per una pianta dalle note proprietà benefiche che, proprio tra le piante officinali, forse potrà sviluppare il proprio potenziale. In ogni caso le concrete applicazioni ulteriori alla fase agricola sono tutte da valutare. E' evidente comunque come le prospettive siano estremamente interessanti.

Recentemente la Finanza di Palermo ha eseguito sequestri nei negozi della città siciliana, prelevando tutta la canapa light e inquadrando l'operazione nel contesto legislativo del Testo Unico sulle Droghe 309/1990. Crede che alla luce del pronunciamento del Ministero dell'Agricoltura tale operazione debba essere ridimensionata nella sua interezza?

Attenzione: l'inserimento delle infiorescenze ad uso estrattivo tra le piante officinali, a mio parere, non ha niente a che vedere con la cd. "cannabis light", quantomeno per le bustine vendute nei negozi che continueranno ad essere sanzionate ai sensi del DPR 309/90. Caso mai potrà essere rilevante per gli agricoltori che, anche recentemente, sono stati colpiti da denunce e sequestri soprattutto in quei casi in cui l'organizzazione aziendale era affrontata in maniera "semplicistica" e non si era in grado di dimostrare la destinazione d'uso della canapa prodotta.

A mio parere la cd. "cannabis light", se è un prodotto destinato ad essere inalato, a rigor di logica non potrà che trovare una collocazione tra le erbe succedanee del tabacco, come in altri Paesi europei. Da valutare uno spazio residuale nella destinazione florovivaistico/ornamentale dove forse i fiori potranno "sopravvivere" un po’ in stile Svizzera fine anni 90.

Lei dice che a suo parere: " L'inserimento delle infiorescenze di canapa sativa ad uso estrattivo tra le piante officinali, a mio parere, non ha niente a che vedere con la cd. "cannabis light". Ma siamo d'accordo che la canapa Sativa inserita come pianta officinale è ben la stessa che viene venduta sotto forma di infiorescenza nei negozi di canapa light. Dunque se l'estratto della infiorescenze è considerato officinale, non ne consegue che le infiorescenze stesse non possono più considerarsi "droga" tout court?

Pur essendo la stessa pianta, giuridicamente non lo è, in quanto è la destinazione che rende lecita la cannabis. Se non rientra tra le destinazioni di legge, è da considerarsi droga, sul punto la Cassazione è stata a più riprese molto chiara.

La perplessità rileva dal fatto che il DPR 309/90 è il Testo unico sulle droghe. Ora se la canapa Sativa è stata inserita come pianta officinale, perché le sui infiorescenze dovrebbero ancora rientrare nel testo sulle Droghe?

Il Decreto Ministeriale può aver reso lecite le infiorescenze "ad uso estrattivo" non certamente le infiorescenze tout court. Ciò che rileva è la destinazione, altrimenti vige il DPR 309/1990.

A suo parere le infiorescenze rientrano automaticamente sotto il contesto della 309/1990. Se non sbaglio, però, la Cassazione ha ribadito più volte che per sostanza drogante s'intende il fiore di Canapa Sativa con un tasso di THC superiore allo 0,5 %. Di conseguenza mi conferma che finché non ci sarà una legge chiara che regolamenti la commercializzazione delle infiorescenze i suoi rivenditori sono alla mercé del Testo Unico nonostante i fiori in vendita non abbiano capacità drogante?

La questione dello 0,5% è legata al concetto di efficacia drogante che però in molti casi è stata disattesa dal momento che il DPR 309/1990 non prevede soglie di THC. I limiti di THC previsti dalla 242 valgono infatti solo in campo. Dopodichè siamo nel campo dell'interpretazione pura ed ogni Tribunale può valutare discrezionalmente. Qua però ritorniamo alla solita questione "cannabis light" esulando dalla questione pianta officinale oggetto del recente DM.

Sinceramente voler legare il DM officinali alla cannabis light è una forzatura non necessaria e, a mio parere, non attinente. Le questioni cannabis light e cannabis in generale possono essere risolte solo con riforma del DPR 309/90 non certamente con un decreto del ministero dell'agricoltura o una circolare. 

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