Stop alla revoca della patente
Stop alla revoca automatica in seguito a una condanna per detenzione
Stop alla revoca automatica in seguito a una condanna per detenzione
Stop alla revoca automatica della patente di guida in seguito a una condanna per detenzione illecita di cannabis. Come ricorda il Tar Brescia nell'ordinanza n. 41 dello scorso 13 gennaio, la recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 32 del 2014) che ha ripristinato la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti, dichiarando così incostituzionale la legge "Fini-Giovanardi", ha effetti anche per le licenze di guida: nel caso di uso di droghe leggere (ad esempio la cannabis), infatti, decade il provvedimento che prevede la revoca automatica della patente.
Cosa cambia
Cosa prevede esattamente il codice della strada? L'art. 120 del Dlgs. del 30/4/1992 (n. 285) parla chiaro: la revoca della patente di guida va disposta nei confronti di chiunque non abbia i requisiti morali previsti dalla legge. e in particolare i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; coloro che sono (o sono stati) sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste per chi è dedito ad attività delittuose o che vive con i proventi di attività delittuose; le persone condannate per i reati di produzione e traffico di stupefacenti o sostanze psicotrope.
Diverso è il caso della detenzione illecita di cannabis: il ripristino della distinzione tra droghe pesanti e leggere, infatti, ha come ricaduta sul piano amministrativo l'impossibilità di revocare automaticamente la patente di guida (purché la pena in concreto applicata non superi il massimo previsto dalla legge per le ipotesi di "lieve entità").
In sostanza, prima di decidere sulla revoca occorrerà valutare la condotta dell'imputato nel suo complesso, verificando eventuali profili di pericolosità sociale, e in particolare i seguenti elementi:
- la gravità dell'episodio criminoso descritto nella sentenza di condanna;
- la condotta mantenuta dal ricorrente in seguito al provvedimento;
- le eventuali nuove denunce a carico del ricorrente (o sue frequentazioni di soggetti pericolosi);
- la presenza o meno di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
- lo svolgimento di attività lavorative (o l'arrivo di offerte di lavoro) che rendano necessario il possesso della licenza di guida;
- le modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente.
L'iter prevede che giudice e amministrazione debbano confrontarsi entro due mesi dalla data dell'ordinanza per pronunciarsi nel merito.
Fonte: tuttomotoriweb