Depositate le motivazioni della Corte di Cassazione sulla vendita della cannabis light

Soft Secrets
11 Jul 2019

Le sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno depositato le motivazioni della sentenza con la quale, lo scorso 30 maggio, si esprimeva sulla liceità della commercializzazione della cannabis light. Per la Cassazione "non conta la percentuale di principio attivo contenuta nella sostanza, ma l'idoneità a produrre un effetto drogante". Anche le motivazioni, quindi, mantengono la situazione cannabis light in una sorta di limbo


 

La coltivazione della cannabis è consentita senza necessità di autorizzazione ma possono essere ottenuti esclusivamente prodotti tassativamente elencanti dalla legge 242 del 2016: possono ricavarsi alimenti, fibre e carburanti ma non hashish e marijuana». E non vale come discriminante il livello di Thc inferiore allo 0,6%. Così le Sezioni Unite penali fissano, nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio, i limiti della nuova legge sulla filiera della canapa, stabilendo che resta reato la vendita della cannabis, anche nella sua forma «light», se «in concreto» ha un effetto drogante.

«La coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di Thc», precisa la Cassazione, rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico sugli stupefacenti, con la sola «eccezione» riguardante la «canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali». La Cassazione richiama la disciplina europea,dalla quale quest’ultima legge deriva e, precisa, riguarda il solo ambito «agroindustriale». Pertanto la coltivazione «connessa e funzionale alla produzione di sostanza stupefacente, rientra certamente tra le condotte che gli Stati membri sono chiamati a reprimere». Del resto, la legge del 2016 fa espresso riferimento alla finalità della coltivazione, che deve essere funzionale «esclusivamente» alla produzione di fibre e alla realizzazione di usi industriali «diversi» da quelli relativi alla produzione di sostanze stupefacenti. E', dunque, «tassativo» l’elenco dei prodotti che è possibile ottenere, che va dagli alimenti ai materiali per la bioedilizia, ma non include foglie, infiorenscenze, olio o resina ad uso ricreativo. Una precisazione resa necessaria da una precedente interpretazione «allargata» della stessa Cassazione, che ha poi richiesto l’intervento delle Sezioni Unite. Non è possibile invocare la scriminante, prevista sempre dalla legge del 2016, del livello di principio attivo «Thc» sotto lo 0,6%, che vale «esclusivamente per il coltivatore», per salvaguardare quei casi in cui la maturazione del prodotto faccia innalzare i livelli di Thc. Tanto più che la tabella allegata al testo unico sugli stupefacenti «richiama i derivati della cannabis, senza fare alcun riferimento alle concentrazione di Thc presente nel prodotto». Nelle motivazioni si legge che quello che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo, ma l’idoneità «in concreto» a produrre un «effetto drogante». In pratica si applica la legge sulle droghe in caso di vendita al pubblico di prodotti derivanti  alla cannabis light, anche se l’olio, le inflorescenze e la resina presentano un Thc sotto lo 0,6%. «La commercializzazione al pubblico della cannabis sativa light - scrivono le Sezioni Unite nel principio di diritto, fissato con la sentenza numero 30475 - e in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione di tale varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge 242 del 2016», sulla filiera della canapa, «che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione delle varietà ammesse» ed «elenca tassativamente i derivati che possono essere commercializzati», pertanto tutte le altre condotte rientrano nelle ipotesi punite dalla legge sulle droghe, «anche a fronte di un contenuto di thc inferiore ai valori indicati dalla legge 242», che fissa il limite, appunto, dello 0,6%, «salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa». Pertanto, «si impone - aggiunge la Cassazione - l'effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all’attitudine delle sostanza a produrre effetti psicotropi», significa che «occorre verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetti di cessione». (Fonti: Rainews) Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi in merito.

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