Riflessioni sull’omicidio stradale

Soft Secrets
16 Jun 2016

Lo scorso 23 marzo viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale una nuova legge che introduce nel nostro paese il concetto di omicidio stradale. La legge in questione prevede che chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona in violazione alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sia punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, invece, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (Art. 186) o di alterazione psico-fisica, conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187) cagioni, per colpa, la morte di una persona, viene punito con la reclusione da otto a dodici anni, mentre in passato la pena prevista prevedeva la reclusione da tre a dieci anni. Se poi, invece di provocare la morte, il conducente, nelle medesime condizioni, cagiona per colpa una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.


Nei giorni duranti i quali questo nuovo provvedimento è stato varato il Governo ne ha rivendicato la paternità politica e, nella persona del suo Premier, non ha fatto segreto di provvedere a questa novità per venire in contro alle tante associazioni delle vittime della strada. E’ stata la politica che risponde finalmente ai problemi della società? Una vittoria quindi della società civile? Secondo noi niente di tutto questo. Nessuno mette in dubbio il dolore che le famiglie di queste associazioni provano per la scomparsa prematura ed assurda dei propri cari, il punto delle riflessioni che oggi proponiamo, anche grazie alle parole degli avvocati Miglio e Simonetti, è un punto di principio, di merito. Noi siamo contrari all’inasprimento delle misure previste dal nuovo reato e siamo contro l’introduzione nel nostro codice penale dello stesso.

Ma perché?

Ricordo agli inizi degli anni 2000 una pubblicità davvero impressionante fatta circolare sulle fiancate degli autobus: l’immagine ritraeva un classico paesino di provincia italiano abbarbicato sopra una collina e ammoniva: “Ogni anno un paese come questo scompare a causa degli incidenti stradali” Davvero forte come messaggio lo ricordo ancora oggi ben nitido. A quei tempi (dati ISTAT) nel 2001, le morti su strada erano 7.096, davvero troppe, e infatti la metafora del paese che scompariva era davvero azzeccata nel suo lucido accostamento.

Siccome però, un conto è quello che dicono i politici per creare consenso e un conto è quel che accade realmente nel paese dove viviamo, sono andato a guardare i dati relativi ai nostri anni ed ho scoperto che, sebbene Renzi abbia aumentato le pene per chi provoca incidenti stradali, come forse si converrebbe se gli stessi fossero costanti o addirittura in aumento, le morti su strada sono drasticamente calate negli ultimi 15 anni. Sempre dati dell’ISTAT testimoniano che lo scorso 2014 le morti siano state 3.381 nel corso di tutto l’anno. Certo, sempre troppe, ma quasi la metà rispetto a quindici anni orsono. Allora perché l’introduzione di questo nuovo reato?

Non era sufficiente la legislazione che esisteva? E poi, riflettendo sulle aggravanti per chi guida in stato di alterazione psico-fisica causato da consumo di cannabis, come è possibile condannare senza l’esistenza di un test scientificamente univoco come spiegato chiaramente nell’articolo: “ Punire il consumo e non la pericolosità. Il caso di cannabis e patente”. Oggi parliamo di tutti questi interrogativi con gli avvocati Simonetti e Miglio di tutelalegalestupefacenti.it In quanto esperti di giustizia e stupefacenti che giudizio date di questo nuovo reato?

Avv. Simonetti: Noi riteniamo che il reato di omicidio stradale sotto effetto di sostanze stupefacenti debba essere valutato dal giudice caso per caso. E’ bene distinguere la guida sotto assunzione di sostanze dalla guida in stato di alterazione da sostanze: il concetto di assunzione e quello di alterazione devono essere tenuti ben distinti. Si può infatti aver assunto sostanze stupefacenti e non versare in stato di alterazione psicofisica. Quindi bisogna tenere distinte la condotta di omicidio stradale sotto effetto di assunzione oppure sotto stato di alterazione. Delle due la seconda è l’unica titolata ad essere un reato.

Avv. Miglio: Quando il legislatore ragiona con la “pancia” piuttosto che con la testa, le leggi prendono una deriva giustizialista ben lontana dal concetto di “giustizia”. Se si volevano inasprire le pene per l’omicidio stradale non occorreva una modifica al codice: il giudice già in sede di commisurazione della pena può incidere pesantemente con il riconoscimento di aggravanti e con la valutazione in ordine alla gravità del reato secondo gli indici dettati dall’art. 133 codice penale, tra i quali rientra anche il “grado della colpa”.

Per quanto riguarda, poi, l’ipotesi prevista di omicidio stradale in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il legislatore ha rimarcato – peggiorandolo – un problema che già era presente nell’art. 187 Codice della strada e relativo ad un difetto di tassatività che, secondo noi, sussiste. In altre parole la legge penale dovrebbe essere scritta in maniera chiara per tutti, mentre il concetto stesso di “stato di alterazione” non può essere dimostrato in modo certo poiché attualmente non esistono strumenti idonei a riscontrarlo univocamente.

Se infatti questo problema già esisteva nel codice della strada, che prevede pene meno gravi, adesso con l’introduzione dell’omicidio stradale la questione è ben più allarmante [NDR. E sempre irrisolta!] Conoscendo la mancanza di univocità dei test per quel che riguarda lo stato di alterazione alla guida, per quel che riguarda la cannabis, non giudicate irresponsabile e illiberale, aggiungere un reato come questo, senza una certa controprova scientifica dello stato di alterazione del guidatore?

Avv. Simonetti: Siamo d’accordo sull’illiberalità e la troppo frequente ingiustizia che viene a concretizzarsi in queste situazioni. Lo stato di alterazione infatti è verbalizzato dagli agenti accertatori in condizioni spesso pessime: al buio, di notte, puntando una lampadina sulle pupille ed utilizzando un tono che genera timore e paura nel controllato. Si aggiunga tra l’altro che gli agenti non sono medici e quindi non hanno le competenze e le capacità medico legali che invece potrebbero essere soddisfatte presso l’ospedale più vicino al luogo di controllo. In quell’occasione i medici sarebbero in grado di accertare la sintomatologia dell’effettivo stato di alterazione.

Avv. Miglio: Esatto. Il problema riguarda proprio il principio di legalità. La norma penale, come dicevo, deve essere scritta in modo tale da non generare alcun dubbio. Invece, il concetto di “stato di alterazione”, o meglio, le modalità per accertarlo, non sono affatto univoche soprattutto in considerazione degli strumenti che vengono utilizzati dalle Forze dell’Ordine. Cosa consigliate come legali a chi ha un incidente è viene sottoposto a test (urina, saliva o sangue)?

Avv. Simonetti: Consigliamo di far verbalizzare che nell’ipotesi in cui la persona fermata sia lucida e non alterata, cioé che sia concretamente idonea alla guida e lo stato sia di effettiva non alterazione, di domandare che lo stato di salute psico-fisico venga accertato da personale medico.

Avv. Miglio: In questi casi è fondamentale il verbale che viene redatto dagli agenti operanti ed è, dunque, necessario che sia reso un esame obiettivo dello stato psico-fisico quanto più completo possibile. Solo per fare un esempio, l’avere gli occhi arrossati non è certamente un indice sicuro dello stato di alterazione: il conducente, infatti, potrebbe essere un portatore di lenti a contatto. Fatto ciò, è evidente che l’accertamento delle condizioni di salute non può che essere fatto da personale medico. Insomma se si sta bene, bisogna chiedere al medico di verbalizzare che il nostro stato è lucido e orientato?

Esattamente.

Pensate che questo reato punisca più il consumatore di stupefacenti in quanto tale che quello che guida in stato di alterazione, che ne pensate e che conclusioni traete da questo atteggiamento del legislatore?

Avv. Simonetti: Non è detto che un consumatore, anche nel caso di un forte consumatore di sostanze stupefacenti, sia sempre e comunque alterato. Ad oggi ci sembra che venga quindi punito più lo status di consumatore che quello di persona concretamente pericolosa per la circolazione stradale.

Avv. Miglio: Premesso che la sicurezza stradale è un bene primario e che le morti stradali sono le più odiose, occorre essere più che prudenti quando si affronta questo argomento. Il tossicodipendente non può pretendere di mettersi alla guida come se non lo fosse. Allo stesso modo, il consumatore occasionale, il quale magari giorni prima ha fatto qualche tiro, non può essere criminalizzato ingiustamente. La questione è serissima perché riguarda la salute e la libertà personale: i valori più importanti dell’uomo. Ciò che pensiamo è che se ne debba parlare in modo più serio di quanto il legislatore abbia fatto sull’onda della propaganda.

Le parole di questi tecnici della giustizia inquadrano il dibattito nella giusta cornice: anche se l’attuale Governo dimostra di essere un Governo del fare, questo non significa che tutto quello che sceglie di fare abbia di per sé, a priori, una positività che non necessita di un vaglio della realtà. In particolare, secondo noi di Soft Secrets l’introduzione di questo reato altro non è che uno sfogo senza raziocinio per un mero rendiconto elettorale: l'omicidio infatti è intenzionale, premeditato oppure fortuito, preterintenzionale. Perché se abbiamo bisogno di un omicidio stradale avremo bisogno dell'omicidio nella selva, dell'omicidio balnerare-marittimo, dell'omicidio spaziale e perché no, dell'omicidio anfibio.

Come con le aggravanti sulle aggressioni: violenza è violenza punto. Che importa se chi la commette lo fa per una motivazione razziale, religiosa o di genere, sempre è qualcuno che preferisce la violenza alla parola. Secondo noi il vero lavoro è prima nell'educare e non dopo nell’etichettare le diverse angolazioni degli inverni dell'uomo a piedi o in macchina che sia.

S
Soft Secrets